Nel panorama economico contemporaneo, caratterizzato da supply chain globali, strutture industriali complesse e una crescente attenzione alla sicurezza, la vigilanza privata assume un ruolo cruciale per garantire la continuità operativa e la protezione dei beni aziendali. Le imprese della logistica, della grande distribuzione organizzata (GDO), della sanità, della cantieristica e dell’industria in generale affidano sempre più spesso a istituti di vigilanza privata il presidio delle proprie strutture e attività.
Tuttavia, la scelta di esternalizzare la sicurezza non esonera le aziende da responsabilità. Al contrario, solleva questioni delicate sotto il profilo civile e penale, che possono coinvolgere direttamente l’imprenditore, il management e i responsabili della sicurezza aziendale.
1. Vigilanza privata: definizione e ambito normativo
1.1. Che cos’è la vigilanza privata
La vigilanza privata è l’insieme dei servizi di sicurezza e sorveglianza svolti da soggetti privati, autorizzati dallo Stato, che operano per conto di imprese o enti pubblici. Non va confusa con le forze dell’ordine, che hanno competenze esclusive in materia di ordine pubblico.
Gli istituti di vigilanza privata possono svolgere, ad esempio:
-
vigilanza armata e disarmata presso siti aziendali, cantieri, ospedali, magazzini, punti vendita della GDO;
-
servizi di trasporto e custodia valori;
-
servizi ispettivi e di pattugliamento;
-
controllo accessi e attività di portierato qualificato;
-
videosorveglianza con collegamento a centrali operative.
1.2. Il quadro normativo
Il settore è regolato principalmente dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS, R.D. 773/1931) e dai relativi regolamenti attuativi, aggiornati dal D.M. 269/2010.
Gli istituti e le guardie giurate devono operare nel rispetto di autorizzazioni rilasciate dal Prefetto, che vigila sulla correttezza delle attività.
Dal punto di vista contrattuale e giuridico, entrano in gioco:
-
il Codice Civile, in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (artt. 1218, 2043 e ss. c.c.);
-
il Codice Penale, per eventuali reati commessi da guardie giurate o da dirigenti aziendali connessi alla vigilanza;
-
il D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro, che richiama i doveri del datore di lavoro anche in materia di sicurezza fisica dei luoghi;
-
il D.Lgs. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati commessi nel loro interesse o vantaggio.
2. Responsabilità civile: quando l’azienda risponde
2.1. Responsabilità contrattuale
Quando un’impresa stipula un contratto di vigilanza privata, si configura un rapporto di natura contrattuale tra l’azienda committente e l’istituto di vigilanza.
Se la guardia giurata o l’istituto non adempiono correttamente agli obblighi assunti (es. mancato presidio di un magazzino, negligenza nella gestione di un accesso), l’azienda committente può chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Tuttavia, è bene ricordare che anche il committente può essere chiamato a rispondere, in particolare se non ha vigilato sull’adeguatezza del servizio.
2.2. Responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.)
Oltre al piano contrattuale, esiste la responsabilità extracontrattuale, che si configura quando il comportamento del prestatore di vigilanza (o della stessa azienda) causa un danno ingiusto a terzi.
Esempi tipici:
-
una guardia giurata agisce con eccesso di legittima difesa, causando lesioni a un intruso o a un cliente;
-
un sistema di videosorveglianza gestito da un istituto non conforme alla normativa sulla privacy lede i diritti di un lavoratore;
-
l’omessa vigilanza in un cantiere provoca danni a un passante.
In tali casi, il terzo danneggiato può agire non solo contro l’istituto di vigilanza, ma anche contro l’azienda committente, se dimostra che vi è stato un concorso di colpa o una carenza di controllo.
2.3. Responsabilità per fatto altrui (art. 2049 c.c.)
Un punto critico per le aziende riguarda l’art. 2049 c.c., che stabilisce che i datori di lavoro rispondono dei danni arrecati dai propri dipendenti nell’esercizio delle loro incombenze.
Se la guardia giurata è formalmente dipendente dell’istituto di vigilanza, la responsabilità principale ricade sull’istituto.
Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che anche l’azienda committente può essere chiamata in causa, qualora emerga che abbia avuto un ruolo attivo o omissivo nella gestione del servizio, ad esempio impartendo direttive improprie.
3. Responsabilità penale: i rischi per l’impresa
3.1. Reati commessi dalle guardie giurate
Le guardie giurate, nello svolgimento del servizio, possono commettere reati: dalle lesioni personali colpose o dolose, all’abuso di mezzi di difesa, fino a reati più gravi come l’omissione di atti d’ufficio (se hanno funzioni delegate).
In tali casi, la responsabilità penale è personale e ricade sulla guardia. Tuttavia, l’azienda non è completamente al riparo.
3.2. Responsabilità dei dirigenti e del datore di lavoro
La magistratura ha in più occasioni contestato responsabilità a carico dei dirigenti aziendali, quando:
-
hanno scelto istituti di vigilanza non adeguatamente autorizzati o con carenze organizzative note;
-
hanno tollerato prassi scorrette o non hanno vigilato sull’operato delle guardie;
-
hanno omesso di predisporre sistemi integrativi di sicurezza, confidando esclusivamente nella vigilanza esterna.
3.3. Reati societari e D.Lgs. 231/2001
Il D.Lgs. 231/2001 introduce la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi da soggetti apicali o sottoposti, nell’interesse o a vantaggio dell’azienda.
Esempio: se, a seguito di una carenza di vigilanza, si verificano furti sistematici o infiltrazioni criminali che avvantaggiano indirettamente l’impresa (es. riduzione dei costi della sicurezza, elusione di normative), l’azienda può essere chiamata a rispondere.
Le sanzioni 231 non sono banali: oltre a multe ingenti, sono previste misure interdittive (esclusione da appalti, sospensione dell’attività).
4. Le aree di rischio per settori specifici
4.1. Logistica
-
Furti e rapine nei magazzini e nei trasporti valori;
-
responsabilità in caso di aggressioni a personale interno o autisti;
-
gestione dei flussi in aree ad accesso controllato.
4.2. Sanità
-
Tutela dei pazienti e del personale sanitario da aggressioni;
-
protezione di farmaci e sostanze pericolose;
-
rispetto delle normative sulla privacy e sul trattamento dei dati sensibili.
4.3. Cantieristica
-
Obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori e dei terzi che accedono al cantiere;
-
responsabilità in caso di incidenti causati da intrusioni non impedite;
-
vigilanza sui materiali e sulle macchine.
4.4. GDO
-
Prevenzione di furti e rapine nei punti vendita;
-
gestione di conflitti con i clienti;
-
rischio di abusi o eccessi di forza da parte delle guardie.
4.5. Industria
-
Protezione di know-how e proprietà industriale;
-
prevenzione di sabotaggi o infiltrazioni criminali;
-
responsabilità in caso di incidenti dovuti a carenze nella vigilanza di impianti pericolosi.
5. La contrattualizzazione dei servizi di vigilanza: clausole chiave
Per ridurre il rischio legale, le aziende devono prestare particolare attenzione alla redazione del contratto di vigilanza privata.
5.1. Clausole essenziali
-
Oggetto del servizio: descrizione dettagliata delle attività richieste (presidio fisso, pattugliamento, controllo accessi).
-
Standard qualitativi: riferimento a normative e certificazioni (ISO, UNI, TULPS).
-
Responsabilità: chi risponde in caso di danno a cose o persone.
-
Assicurazioni: obbligo dell’istituto di stipulare polizze adeguate.
-
Penali: previsione di sanzioni economiche per inadempimenti.
5.2. Due diligence sull’istituto di vigilanza
Prima della stipula, l’azienda deve verificare:
-
licenze e autorizzazioni prefettizie;
-
solidità finanziaria;
-
assenza di precedenti penali rilevanti;
-
formazione del personale;
-
eventuali certificazioni di qualità.
6. Case study e giurisprudenza
6.1. Il caso dei furti in magazzino
Una nota azienda logistica è stata ritenuta corresponsabile di furti avvenuti in un hub, perché aveva affidato il servizio a un istituto privo di adeguata organizzazione interna. La Corte ha richiamato la responsabilità in eligendo (nella scelta del fornitore).
6.2. L’aggressione in ospedale
In un ospedale del Nord Italia, un paziente è stato aggredito da una guardia giurata. L’istituto è stato condannato per responsabilità diretta, ma anche l’azienda sanitaria ha dovuto rispondere civilmente, per non aver vigilato sul comportamento del personale esterno.
6.3. La GDO e i controlli invasivi
Un supermercato è stato condannato per violazione della privacy, poiché le guardie effettuavano controlli personali invasivi sui clienti senza autorizzazione.
7. Come mitigare i rischi
7.1. Compliance e Modello 231
Implementare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, includendo specifici protocolli sulla scelta e gestione degli istituti di vigilanza.
7.2. Formazione del personale interno
Non basta affidarsi alle guardie giurate: il personale interno deve essere formato a gestire situazioni di emergenza, conflitti e interazioni con la vigilanza privata.
7.3. Sistemi tecnologici integrati
L’affidamento esclusivo alle risorse umane può rivelarsi rischioso. È fondamentale integrare vigilanza fisica e tecnologie:
-
videosorveglianza;
-
sistemi di controllo accessi;
-
sensori e allarmi collegati a centrali operative.
7.4. Verifica periodica dei fornitori
Prevedere audit periodici sull’istituto di vigilanza, per controllare il rispetto delle clausole contrattuali e degli standard normativi.
Conclusione
La vigilanza privata non è solo un costo operativo, ma una leva strategica che, se mal gestita, può trasformarsi in una fonte di rischi legali enormi.
Per gli imprenditori e i manager di settori ad alto rischio come la logistica, la sanità, la cantieristica, la GDO e l’industria, è fondamentale comprendere che esternalizzare la sicurezza non equivale a esternalizzare la responsabilità.
La chiave è adottare un approccio integrato, che combina:
-
una scelta accurata dei fornitori,
-
contratti ben strutturati,
-
compliance normativa,
-
sistemi tecnologici evoluti,
-
e una costante attività di controllo e formazione.
Solo così l’impresa potrà garantire la tutela dei propri beni, la sicurezza delle persone e, soprattutto, la salvaguardia della propria posizione giuridica e reputazionale.